Incompatibilità del Sindaco di Paola: l’attesa del dispiacere è essa stessa il dispiacere

Riceviamo e pubblichiamo la sintesi dell’udienza di oggi redatta dal profilo FB “Paola Cittadinanza informata”

Paola Cittadinanza Informata
 “Torniamo ad occuparci di politica,torniamo ad occuparci della spinosa questione di incompatibilità che riguarda l’attuale Sindaco di Paola e buona parte della giunta attualmente in carica.
Breve excursus storico dei fatti: Nel 2009 il Comune di Paola (a guida Perrotta) sottoscrive un patto di stabilità con il Ministero dell’economia e delle Finanze, il patto prevedeva una soglia di spesa oltre il quale, l’amministrazione non potesse eccedere. Ebbene nel 2010 l’amministrazione (Perrotta) sfora il patto di stabilità, e il Ministero commina agli amministratori del tempo una sanzione sulle proprie INDENNITA’ DI FUNZIONE ovvero per gli anni successivi al 2009, dunque 2010 e 2011 tutti gli amministratori (sindaco compreso) dovevano ridurre del 30% le proprie indennità, lasciandole nelle casse comunali, o restituendole se già percepite.(Se dovevo avere 100, ora devo restituire 30, mentre il restante 70 è il legittimo).
Ciò non avviene, buona parte degli amministratori continuano a percepire le proprie indennità (sindaco compreso), cambia l’amministrazione (guida Ferrari) che allertata dalla “commissione straordinaria di liquidazione” chiede la restituzione dei compensi illegittimi, sia nel 2013 che nel 2015 ricevendo 0.
Nel 2017 cambia l’amministrazione (guida Perrotta), e il consiglio comunale del 14/04/2017 è a dir poco infuocato. Il consigliere Ferrari (sindaco uscente) solleva la questione di incompatibilità del sindaco Perrotta e di buona parte della giunta per 2 ragioni:
1) Pendenza di giudizi contro il Comune (Ricorso a consiglio di Stato avverso a sentenza TAR di dissesto)
2)Presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso il comune, la persona del sindaco per circa 23000 euro.
Tenta di posticipare la convalida degli eletti ma il consiglio comunale respinge le richieste e convalida gli eletti.
Il 28/07/2017 la giunta (sindaco assente) emette una delibera alquanto strana, decide di accogliere la richiesta di rinuncia al giudizio inanzi al Consiglio di Stato presentata da Roberto Perrotta e co, compensando le spese, costringendo il comune all’esborso di spese processuali che altrimenti non avrebbe sborsato.
Dopo i rinvii di febbraio ed aprile del Tribunale di Paola, si è tenuta oggi la prima udienza di discussione della causa inanzi al collegio camerale presieduto dal giudice Dott.ssa Simona Scovotto.
L’arringa del legale del consigliere Ferrari, parte attrice nel ricorso in oggetto è di pregevole fattura (ben 40 minuti di arringa), ben articolata e atta a contestare le eccezioni dei convenuti (Perrotta & co),la discussione verteva su più punti:
1) Incompatibilità degli eletti tra cui l’attuale sindaco per OMESSA RESTITUZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE 
2) illegittimità degli atti posti da questi compresa la convalida degli eletti (cons.comunale 14/07/2017 e delibera di giunta del 28/07/2017)
3) Contestazione della tardività del ricorso

All’attenzione degli illustri giudicanti è stata evidenziata la recente ordinanza che vede protagonista il sindaco di Botricello (cz), di recente dichiarato incompatibile alla carica di sindaco a seguito di crediti accertati giudizialmente da sentenza in giudicato.

L’ordinanza Del Tribunale di Catanzaro


La seduta del consiglio comunale del 14/7/17, nel quale il consigliere Ferrari aveva sollevato la questione di incompatibilità del sindaco e di buona parte della giunta, secondo la tesi dell’avv.Colace, che assiste il ricorrente Ferrari, avrebbe dovuto quanto meno portare ad uno slittamento della convalida degli eletti per le opportune verifiche circa le cause di incompatibilità degli stessi, invece nella stessa seduta, a (naturale) maggioranza, veniva approvata la convalida degli eletti.
La stessa difesa sollevava dubbi di legittimità circa la delibera di giunta del 28/07/17 nel quale gli eletti, “evidentemente in conflitto”, accordavano la rinuncia alla lite pendente inanzi al Consiglio di Stato (sentenza di dissesto TAR Catanzaro), compensando in danno al Comune (vittorioso al TAR), le spese di rito.
La difesa dei convenuti (Perrotta e altri) ha di fatto contestato la costituzione tardiva del ricorrente, aggiungendo che il pagamento delle somme dovute dal sindaco (circa 8000 per i convenuti, invece 23000 per i ricorrenti) siano correttamente pervenute alle casse comunali, prima del deposito del ricorso giudiziale e dunque sarebbe cessata la ragione del contendere.
La presidente e gli illustri giudicanti, preso atto delle richieste delle parti si riservano in seguito per la decisione. “

L’immagine comparsa sulla pagina Facebook “Paola Cittadinanza informata”

 

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